Sez. 3, Sentenza n. 18193 del 28/08/2007 (Rv. 599607 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Azione risarcitoria civile - Trasferimento nel processo penale - Impedimento alla prosecuzione del processo - Conclusione del procedimento penale senza pronuncia sull'azione civile (nella specie, per prescrizione del reato) - Declaratoria di non procedibilità del processo civile - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il trasferimento dell'azione civile dal processo civile a quello penale, disciplinato dall'art. 75 cod. proc. pen., va considerato quale preclusione impeditiva del suo proseguimento, stante l'ostacolo della pendenza della lite e della pregiudizialità del secondo sul primo, ma la sua declaratoria non può essere pronunciata se nel frattempo il processo penale si sia concluso senza una pronuncia sull'azione civile. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva dichiarato estinto per rinuncia il processo civile introdotto con domanda di risarcimento dei danni trasferita nel processo penale, in quanto nel frattempo quest'ultimo si era chiuso con sentenza di non punibilità per essersi il reato estinto per prescrizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)