Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 06/07/1977 (Rv. 386514 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ALTRE PARTI - CONDIZIONI - CAUSE INSCINDIBILI O DIPENDENTI - LIMITI - CAUSE RIUNITE PER OPPORTUNITA - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE AD ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ALTRE PARTI - CONDIZIONI - CAUSE INSCINDIBILI O DIPENDENTI - LIMITI - CAUSE RIUNITE PER OPPORTUNITA - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA.*
Il principio secondo il quale, stante l'unitarieta del termine per l'impugnazione, la notifica di una sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti in giudizio segna l'inizio della decorrenza, nei confronti di quella e della parte destinataria della notificazione, del termine per la proposizione della impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero la controversia concerna unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si versi nella distinta ipotesi di piu cause le quali avrebbero potuto essere trattate separatamente e solo per motivi contingenti di opportunita sono state riunite in un solo processo. In quest'ultimo caso, poiche allo interesse autonomo di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il gravame della parte alla quale e stata notificata la sentenza, o che ha provveduto a notificarla a una delle parti, contro una parte diversa non e sottoposto al termine breve decorrente da detta notifica e, pertanto, ove la parte alla quale esso e diretto non abbia provveduto a notificare la sentenza, e ammissibile nel termine di un anno ai sensi dell'art 327 cod proc civ. (Conf 1788/75, mass n 375447).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)