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Sez. 3, Sentenza n. 1096 del 14/02/1980 (Rv. 404570 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - CAUSA CON PLURALITA DI PARTI - DECORRENZA UNITARIA PER TUTTE LE PARTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404570-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - CAUSA CON PLURALITA DI PARTI - DECORRENZA UNITARIA PER TUTTE LE PARTI - LIMITI.*

Il principio secondo il quale, stante l'unitarieta del termine per impugnare, la notifica di una sentenza, ancorche eseguita ad istanza di una soltanto delle parti, vale a far decorrere - nei confronti di questa e della parte alla quale viene fatta - il termine per la proposizione del gravame contro tutte le altre parti, trova applicazione allorche si tratti di causa unica con piu parti, cioe di una decisione che incida su di un unico rapporto giuridico sostanziale o processuale e non anche quando si versi nella distinta ipotesi di cause scindibili, che avrebbero potuto essere trattate separatamente. In questo ultimo caso il termine per impugnare non e piu unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le parti per le quali non vi e stata notificazione si applica la norma della impugnabilita entro l'anno del deposito. (Conf 3158/79, mass n 399523; (Conf 4727/78, mass n 394419; (Conf 2973/77, mass n 386514).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)