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Sez. 3, Sentenza n. 3158 del 04/06/1979 (Rv. 399523 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI UNA SOLA DELLE PARTI - DECORRENZA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399523-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - AD ISTANZA DI UNA SOLA DELLE PARTI - DECORRENZA NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - PRESUPPOSTI.*

Il principio secondo il quale, stante l'unitarieta del termine per l'impugnazione, la notifica di una sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti in giudizio segna l'inizio della decorrenza, nei confronti di quella e della parte destinataria della notificazione, del termine per la proposizione della impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero la controversia concerne unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si versa nella distinta ipotesi di piu cause le quali avrebbero potuto essere trattate separatamente e solo per motivi contingenti di opportunita sono state riunite in un solo processo. In quest'ultimo caso, poiche all'interesse autonomo di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo di impugnazione, il gravame della parte alla quale e stata notificata la sentenza contro una parte diversa da quella che ha provveduto a notificarla non e sottoposto al termine breve decorrente da detta notifica e puo quindi essere proposto nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art 327 cod proc civ. (Conf 2973/77, mass n 386514; (Conf 1788/75, mass n 375447).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)