Sez. L, Sentenza n. 1010 del 23/02/1989 (Rv. 461975 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - NECESSITÀ DI INTENSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO - AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO - SINDACABILITÀ DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - NECESSITÀ DI INTENSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO - AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO - SINDACABILITÀ DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
In tema di assunzione a termine di lavoratori per la necessità di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno - assunzione prevista dalla legislazione speciale non solo nel settore del commercio e del turismo ma in tutti i settori economici, ai sensi dell'art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17 convertito dalla legge 25 marzo 1983 n. 79 (il quale non contrasta con gli artt. 3, secondo comma, 4, primo comma, e 41, secondo e terzo comma, cost.), e consentita non solo quando la necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico, derivi da cause esterne alla azienda ma anche quando la stessa necessità derivi da volontarie e programmate iniziative imprenditoriali - il provvedimento dello ispettorato provinciale del lavoro, che, ai sensi della normativa predetta, autorizza in concreto tale Forma di assunzione, vincola il giudice ordinario quanto alla valutazione dei periodi dell'anno in cui si verificano, nelle singole province, le cosiddette punte stagionali ed alla sussistenza delle altre condizioni che legittimano l'assunzione a termine, trattandosi di accertamenti di ordine tecnico affidati espressamente dalla legge alla valutazione (meramente) discrezionale e tecnica della competente autorità amministrativa, restando all'a.G.o. (senza che ciò comporti violazione dell'art. 24 cost.) unicamente il potere di verificare l'esistenza dei presupposti formali dell'atto stesso. (V 5996/87, mass n 454374; (V 3988/86, mass n 446805).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 737, Legge 26/11/1979 num. 598 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)