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Sez. 1, Sentenza n. 715 del 05/02/1998 Cc. (dep. 13/03/1998) Rv. 209902 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Incostituzionalità della norma nella parte in cui non ne prevedeva l'obbligo fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Intervenuto decorso del termine di cinque giorni al momento della pubblicazione di detta pronuncia - Situazione "esaurita" - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209902-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.77 del 1997 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.294, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice procedente dovesse provvedere all'effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare al più tardi entro i cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione di detta misura), non può dar luogo alla configurabilità di una situazione "esaurita", con conseguente inoperatività della suindicata pronuncia, il fatto che, al momento della pubblicazione della medesima, pur non essendo ancora pervenuti gli atti al giudice del dibattimento, fossero nondimeno trascorsi più di cinque giorni dalla data di inizio della custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)