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Sez. 1, Sentenza n. 5739 del 14/10/1997 Cc. (dep. 14/11/1997) Rv. 208768 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Obbligo di assunzione fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento (corte cost. n. 77 del 1997) - Operatività nei procedimenti in corso, quando detta trasmissione abbia già avuto luogo - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208768-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

Il combinato disposto degli artt.294, comma 1, e 302 c.p.p., in forza del quale, a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.77 del 3 aprile 1997, fino a quando gli atti non siano stati trasmessi al giudice del dibattimento, il giudice della fase precedente deve procedere all'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare, al più tardi entro il quinto giorno dall'inizio dell'esecuzione della misura, a pena di caducazione della medesima, non può trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione della suddetta sentenza n.77/1997, quando a tale data gli atti del procedimento siano già stati trasmessi al giudice del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)