Sez. 5, Sentenza n. 9399 del 05/02/2007 Ud. (dep. 06/03/2007) Rv. 235843 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Sopravvenuta prescrizione del reato - Rilevato vizio di motivazione in ordine alla responsabilità - Annullamento senza rinvio ai fini penali - Annullamento con rinvio al giudice civile ai fini civili.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE
Qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della suddetta causa estintiva, deve annullarla, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)