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Sez. 5, Sentenza n. 594 del 16/11/2011 Ud. (dep. 12/01/2012) Rv. 252665 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Sopravvenuta prescrizione del reato - Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità - Annullamento senza rinvio ai fini penali e con rinvio ai fini civili al giudice civile.
Stato
decisa il 2011-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252665-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE

Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente al riscontro nella sentenza di condanna impugnata di un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ne comporta l'annullamento senza rinvio - in conseguenza della predetta causa estintiva - ai fini penali, e per quel che concerne gli effetti civili, l'annullamento delle relative statuizioni, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)