Sez. 1, Sentenza n. 6160 del 22/12/1978 (Rv. 395991 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - SUBAPPALTI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - PREVIA APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO - AUTORITA COMPETENTE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - OPERE STRADALI ED AUTOSTRADALI - SUBAPPALTI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - PREVIA APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO - AUTORITA COMPETENTE.*
In tema di opere stradali ed autostradali, l'autorita competente, ai sensi dell'art 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n 2248 allegato F, alla preventiva approvazione di un contratto di subappalto, quale requisito necessario affinche il contratto medesimo benefici delle esenzioni fiscali previste dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, si identifica con la cosiddetta stazione appaltante, e, quindi, con l'ANAS, o con la societa concessionaria per la costruzione e l'Esercizio di dette opere. (V 5052/77, mass n 388660; (V 2258/76, mass n 381058; (V 2974/75, mass n 377067).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)