Sez. 3, Sentenza n. 4047 del 27/11/1996 Cc. (dep. 20/01/1997) Rv. 206628 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Reato previsto dall'art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283 - Inidonee modalità di conservazione - Sufficienza - Esclusione - Accertamento positivo del cattivo stato del prodotto - Necessità - Fattispecie in caso di commercializzazione di mozzarelle nella propria acqua di governo alla temperatura di 21 gradi.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
Il reato contravvenzionale previsto dall'art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283 è reato di pericolo presunto, ma la valutazione legale di pericolosità deve essere fatta in riferimento allo stato del prodotto e non alle modalità di conservazione. Il giudice perciò deve accertare che il prodotto sia effettivamente in cattivo stato di conservazione poiché la norma non impone particolari o generali modalità di conservazione delle sostanze alimentari. Modalità contrarie a norme, prescrizioni o principi d'esperienza possono costituire indizio del cattivo stato di conservazione del prodotto, ma esso dovrà essere suffragato, per fondare la responsabilità, da altri precisi e concordanti elementi di prova. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato senza rinvio la sentenza con cui il pretore aveva condannato l'imputato per aver detenuto per la vendita mozzarelle conservate alla temperatura di 21 gradi centigradi nell'acqua di governo e perciò in cattive modalità di conservazione).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)