Sez. 5, Sentenza n. 792 del 18/10/2012 Ud. (dep. 08/01/2013) Rv. 254387 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Condannato per associazione di stampo mafioso - Violazione dell'obbligo di comunicazione di variazione patrimoniale derivante da atto pubblico - Integrazione del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)