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Sez. 5, Sentenza n. 6538 del 27/04/2012 (Rv. 622353 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali - Agevolazioni - Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE - Incompatibilità con il diritto comunitario in quanto aiuti di Stato - Recupero delle somme erogate - Ingiunzione ex art. 1 del d.l. n. 10 del 2007 - Motivazione - Contenuto.
Stato
decisa il 2012-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622353-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 15 febbraio 2007, n. 10 (convertito dalla legge 6 aprile 2007, n. 46), l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere, mediante comunicazione-ingiunzione, al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ex art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione dei servizi pubblici locali, trattandosi di misure ritenute aiuti di Stato e, quindi, incompatibili con il diritto comunitario, secondo la decisione n. 2003/193/CE della Commissione europea, istituzione cui è riservata la competenza esclusiva a compiere tale valutazione, con provvedimenti dei quali gli Stati destinatari devono assicurare "esecuzione immediata ed effettiva", a norma dell'art. 14 del Regolamento n. 1999/659/CE, mentre l'unica eccezione a tale obbligo è relativa agli aiuti appartenenti alla categoria cd. "de minimis", come stabilito dai commi 4 e 9 del medesimo art. 1. Ne consegue che l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria procede al recupero è tipizzato in funzione liquidatoria, in quanto destinato esclusivamente a tale uso ed è pertanto sufficiente, l'indicazione che il destinatario sia una società per azioni costituita a norma della legge n. 142 del 1990 e che essa abbia effettivamente fruito dell'agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario, non occorrendo, invece, la contestuale allegazione della decisione comunitaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 06/04/2007 num. 46 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)