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Sez. 1, Sentenza n. 524 del 20/01/1994 (Rv. 485066 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Nullità - In genere | Sentenza impugnata - Notificazione alla controparte su istanza degli eredi - Atto di impugnazione - Proposizione nei confronti della controparte deceduta e notificazione presso il procuratore di questa - Nullità assoluta - Configurabilità - Rinnovazione - Della notifica - Inammissibilità - Sanatoria della nullità per la costituzione degli eredi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485066-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Nullità - In genere

È affetto da nullità assoluta l'atto di impugnazione proposto nei confronti della controparte deceduta e notificato presso il procuratore di questa, nel caso in cui il ricorrente via venuto a conoscenza del decesso, poiché la sentenza impugnata gli è stata notificata su istanza degli eredi della controparte, e nella relata si rinvengono le indicazioni necessarie per la notifica agli eredi medesimi. Tale nullità, così come non consente la rinnovazione di cui all'art. 291 cod. proc. civ., trattandosi non di semplice nullità della notificazione, ma di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", non è neppure sanata dalla costituzione degli eredi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)