Sez. 2, Sentenza n. 5065 del 18/08/1986 (Rv. 447709 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - CONTENUTO E FORMA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - CONTENUTO E FORMA.*
Il regolamento di condominio può disciplinare le situazioni di diritto reale riguardanti le parti di proprietà esclusiva dello edificio soltanto se abbia natura contrattuale, cioè quando sia stato predisposto dall'unico originario proprietario dell'edificio stesso e accettato con i singoli Atti d'acquisto, ovvero quando venga adottato con il consenso unanime dei condomini manifestato nelle forme prescritte. Diversamente, il regolamento può imporre o vietare ai condomini un determinato comportamento in ordine all'uso, alla manutenzione e all'eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva solamente nella misura in cui ciò si rende necessario per tutelare interessi generali del condominio, ivi compreso il decoro architettonico dell'edificio. (V 3966/84, mass n 435943; (V 2966/82, mass n 420868; (V 5843/80, mass n 409658; (Conf 5078/79, mass n 401730; (Conf 5755/77, mass n 382979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)