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Sez. 2, Sentenza n. 2966 del 12/05/1982 (Rv. 420868 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - LIMITI DI USO E DI DESTINAZIONE IMPOSTI DA UN REGOLAMENTO ALLE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - OPPONIBILITÀ AI SUCCESSIVI ACQUIRENTI DI QUESTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420868-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - LIMITI DI USO E DI DESTINAZIONE IMPOSTI DA UN REGOLAMENTO ALLE UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - OPPONIBILITÀ AI SUCCESSIVI ACQUIRENTI DI QUESTE - CONDIZIONI.*

I limiti di uso e di destinazione imposti da un regolamento di condominio alle unità immobiliari di proprietà esclusiva sono opponibili anche ai successivi acquirenti delle singole unità, ove il regolamento sia stato espressamente accettato dal dante causa mediante specifico richiamo contenuto in apposita clausola del relativo atto di acquisto. (V 5078/79, mass n 401730; (V 5755/77, mass n 389279; (V 4927/77, mass n 388536; (V 621/77, mass n 384182; (Conf 1303/80, mass n 404814).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)