Sez. 2, Sentenza n. 1784 del 12/02/1993 (Rv. 480871 - 01)
Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Legale | Crediti contrapposti delle parti derivanti dal medesimo rapporto - Disciplina della compensazione giudiziale - Applicabilità - Esclusione.
Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Legale
La disciplina della compensazione giudiziale non è applicabile nella controversia in cui le parti facciano valere contrapposti crediti derivanti dal medesimo rapporto, anche se uno di essi trovi titolo nella legge e l'altro nel contratto, in quanto in detta situazione si richiede un mero accertamento contabile delle rispettive condizioni di dare e di avere inerenti ad un unico rapporto, non riconducibile nell'ambito della compensazione in senso proprio (fattispecie concernente il debito del possessore di restituzione dei frutti ed il credito del medesimo per i miglioramenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)