Sez. 3, Sentenza n. 13697 del 06/11/2001 (Rv. 550043 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Manutenzione "res locata" - Servizi - Spese - Corrispettivo del godimento - Credito del locatore - Domanda del conduttore di restituzione del canone pagato in eccedenza rispetto a quello legale - Identità di rapporto - Compensazione dei crediti - Insuscettibilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La richiesta di corresponsione delle spese di amministrazione, poiché attengono alla manutenzione della "res locata" e dei servizi che la corredano secondo il godimento convenuto e di cui costituiscono pertanto corrispettivo, trova titolo nel rapporto di locazione. Il relativo credito del locatore è quindi fondato sul medesimo rapporto di quello del conduttore che chiede la restituzione del canone pagato in eccedenza rispetto a quello legale, derivandone conseguentemente la insuscettibilità di compensazione in senso tecnico dei due crediti e la possibilità di formulare la relativa domanda anche in corso di causa senza incorrere in alcuna decadenza, non trovando nel caso applicazione l'art. 416 cod. proc. civ., giacché il calcolo delle relative somme si risolve in un semplice accertamento del dare ed avere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)