diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 5509 del 04/10/2019 Ud. (dep. 12/02/2020) Rv. 278669 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Assoluzione in primo grado - Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in appello - Confisca - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278669-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di lottizzazione abusiva, in caso di assoluzione dell'imputato nel primo grado di giudizio, non può essere disposta, con la sentenza di appello di estinzione del reato per prescrizione, in assenza del necessario presupposto dell'accertamento del fatto, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.(In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto applicabile l'art. 578 cod. proc. pen. pur in assenza di sentenza di condanna in primo grado, così giustificando, nonostante la intervenuta prescrizione, la protrazione del giudizio ai fini della confisca).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)