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Sez. 3, Sentenza n. 10232 del 04/08/2000 (Rv. 539157 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronuncia di merito limitata alla sola statuizione sulla competenza e sulle spese - Determinazione di una diversa competenza da parte della Corte di Cassazione - Caducazione della sentenza impugnata anche nella parte relativa alla disciplina delle spese processuali - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo della Corte di statuire anche in ordine alle spese processuali del giudizio di merito - Sussistenza - Determinazione della competenza conformemente alla pronuncia di merito impugnata - Conseguenze - Statuizione in ordine alle spese del giudizio di merito - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539157-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La proposizione dell'istanza di regolamento necessario di competenza avverso una sentenza pronunciata esclusivamente sulla competenza e sulle spese determina l'obbligo, per la Corte di Cassazione investita della questione, di statuire, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 385, comma secondo, cod.proc.civ., anche sulle spese processuali del giudizio dinanzi al giudice di merito (e non soltanto su quelle relative al giudizio per regolamento instaurato dinanzi a sè), senza la necessità che il relativo capo della pronuncia sia investito da un mezzo ordinario di impugnazione, sempre che la Corte stessa dichiari una diversa competenza rispetto a quella indicata nella sentenza impugnata, determinandosi, in tal caso, la caducazione di quest'ultima non soltanto in relazione al capo della competenza, ma anche a quello relativo alle spese, in conseguenza dell'effetto espansivo dell'impugnazione di cui all'art. 336, comma primo cod.proc.civ. Qualora, viceversa, la Corte di legittimità non ravvisi una violazione delle norme sulla competenza nella sentenza impugnata, la sua pronuncia, emessa a norma dell'art. 49 cod.proc.civ., non elimina la sentenza del giudice di merito ma, giungendo alla stessa statuizione, si sovrappone ad essa, con la conseguenza che la relativa decisione sulle spese non ne rimane travolta, e con la conseguenza, ancora, che, in tale ipotesi, nessun provvedimento sulle spese del giudizio di merito compete alla Corte stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 385 bis, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)