Sez. 3, Sentenza n. 16031 del 19/07/2007 (Rv. 598889 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA | Vendita di azioni di società - Oggetto immediato - Partecipazione sociale - Conseguenze ai fini dell'annullamento del contratto per errore ad alla risoluzione ex art. 1497 cod. civ. - Mancanza di qualità inerenti al patrimonio sociale - Rilevanza - Esclusione - Eccezione - Previsione di specifiche garanzie contrattuali.
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art.1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)