diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4145 del 17/06/1988 (Rv. 459225 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - RAPPORTO DEL SOCIO - DI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - NATURA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - LIMITI - RAPPORTO SOCIETARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RICORSO ALL'ART. 45 E NON ALL'ART. 36 COST. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459225-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - RAPPORTO DEL SOCIO - DI SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - NATURA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - LIMITI - RAPPORTO SOCIETARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RICORSO ALL'ART. 45 E NON ALL'ART. 36 COST. - NECESSITÀ.*

Le società cooperativa di produzione e lavoro - per lo scopo mutualistico che caratterizza il contratto sociale e che si realizza mediante l'utilizzazione delle prestazioni lavorative dei soci - non hanno finalità di lucro e non si pongono quindi, rispetto ai soci-lavoratori, nella posizione tipica del datore di lavoro, salva la possibilità di coesistenza nello stesso soggetto della qualità di socio e di lavoratore subordinato allorché sia prestata attività lavorativa diversa ed estranea rispetto a quella che il socio lavoratore sia obbligato a conferire in base al contratto sociale. Consegue che il rapporto intercorrente con il socio lavoratore - avente per oggetto prestazioni rivolte al conseguimento dei fini istituzionali della cooperativa - non ha natura di rapporto di lavoro subordinato, bensì è espressione del persistente rapporto societario, non ostando che detto socio sia tenuto all'osservanza dell'orario di lavoro e dei turni di servizio, né che percepisca un compenso commisurato alle giornate di effettivo lavoro e che sia soggetto alle assicurazioni sociali. Pertanto al riguardo di tale compenso mentre non trovano applicazione i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva a norma dell'art. 2345 cod. civ., trattandosi di prestazioni non accessorie, deve farsi ricorso non all'art. 36 cost. Ma alla disciplina prevista dall'art. 45 cost. A tutela della cooperazione. (V 1796/87, mass n 451161; (V 4279/85, mass n 441767).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)