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Sez. L, Sentenza n. 992 del 21/02/1989 (Rv. 461964 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - ADESIONE - CONSEGUENTE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - UTILITÀ CONSEGUITA DAL SOCIO PER EFFETTO DELL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO SOCIALE - RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461964-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - ADESIONE - CONSEGUENTE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - UTILITÀ CONSEGUITA DAL SOCIO PER EFFETTO DELL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO SOCIALE - RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La cooperativa di produzione e lavoro, avendo scopo mutualistico, il quale si consegue con la prestazione da parte dei soci delle personali attività di lavoro, non ha fini di lucro e non assume, quindi, rispetto ai soci-lavoratori la posizione tipica del datore di lavoro, con la conseguenza che dal rapporto sociale, che nasce con l'adesione ad essa, non derivano tutti i diritti propri del lavoratore subordinato. Pertanto l'utilità che il socio consegue dall'adempimento del contratto sociale non costituisce retribuzione e non è suscettibile di adeguamento ai parametri dettati per i lavoratori subordinati dai contratti collettivi, salvo che - indipendentemente dalla dimostrazione della fraudolenta deviazione dell'organismo societario dai predetti fini ovvero dalla natura simulata dell'adesione alla società, dissimulante un effettivo contratto di lavoro subordinato - tale rapporto non sia previsto come avente natura subordinata dallo stesso atto costitutivo della cooperativa, che può legittimamente consentire di instaurare rapporti di lavoro subordinato sia con gli stessi soci, che con terzi estranei alla cooperativa. (V 4145/88, mass n 459225; (V 1796/87, mass n 451161).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)