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Sez. 6, Sentenza n. 103 del 20/01/1998 Cc. (dep. 16/03/1998) Rv. 210821 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Corpo di reato - Motivazione del provvedimento di sequestro - Dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti - Necessità - Esclusione - Dimostrazione della relazione di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210821-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, se è vero che non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa", è anche vero che, ai fini della qualificazione come corpo di reato delle cose in sequestro, il provvedimento deve dare concretamente conto della relazione di immediatezza descritta nel comma secondo dell'art. 253 cod. proc. pen. tra la "res" e l'illecito penale. (Fattispecie riguardante il sequestro di pratiche di sussidio economico presso un comune le quali, secondo la prospettazione accusatoria, costituivano corpo del reato di abuso di ufficio). (Vedi Cass., sez. VI, sent. n. 337, c.c. 29 gennaio 1998, P.M. in proc. Sarnataro, rv. 210820).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)