Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 22/05/1997 Cc. (dep. 12/06/1997) Rv. 208077 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Giudice del riesame - Funzione e doveri - Indicazione - Controllo "in concreto" del provvedimento impugnato - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME
Nel giudizio di riesame del sequestro probatorio incombe al giudice lo specifico dovere di controllare se il sequestro sia o meno giustificato, cioè di verificare, quando l'atto riguardi <<cose pertinenti al reato>>, la sussistenza delle esigenze probatorie, ovvero, qualora tali esigenze debbano considerarsi "in re ipsa", la effettiva possibilità di qualificare <<corpo di reato>> le cose apprese, accertando la relazione di immediatezza descritta dal secondo comma dell'art. 253 cod. proc. pen. tra esse e l'illecito penale, dando conto dell'esito di tale verifica nella motivazione della sua decisione. Tale ineludibile funzione di garanzia il giudice deve svolgere "in concreto", e cioè con riferimento alla realtà effettuale, tenendo nella dovuta considerazione le contestazioni difensive ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il ricorso al mezzo di ricerca della prova, secondo la chiara volontà del legislatore il quale ha affidato all'organo collegiale il potere-dovere di sostituirsi all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato con la possibilità di integrarlo o riformarlo al di là di quanto devoluto, con l'unico limite costituito dall'inammissibilità della integrazione sanante di un provvedimento radicalmente nullo, cioè privo degli elementi idonei a consentirne l'individuazione dell'oggetto e del fatto-reato per cui si procede. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza di riesame di un sequestro probatorio la quale, premesso che <<il giudice del riesame... non può addivenire ad una valutazione approfondita ed analitica circa la sussistenza della rilevanza probatoria e del nesso di pertinenzialità che deve sussistere fra la cosa sequestrata e l'illecito penale, valutazione che compete in modo naturale all'autorità giudiziaria procedente, che ha la disponibilità e la piena conoscenza del materiale d'indagine>>, si era conseguentemente limitata ad effettuare un'astratta e generica valutazione della sussistenza dei presupposti per l'apposizione del vincolo, sia con riferimento ai reperti considerati <<cose pertinenti al reato>> che al materiale ritenuto <<corpo del reato>>).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)