Sez. 6, Sentenza n. 337 del 29/01/1998 Cc. (dep. 05/03/1998) Rv. 210820 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Corpo di reato - Motivazione del provvedimento di sequestro - Limitazione alla configurabilità della cosa come corpo di reato - Sufficienza - Dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti - Necessità - Esclusione - Ragione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa", onde il decreto di sequestro è sempre legittimo quando abbia ad oggetto cose qualificabili come corpo di reato, essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata detta qualificazione. (Fattispecie riguardante il sequestro di un "computer", che, secondo la prospettazione accusatoria, costituiva il mezzo di documentazione dei corrispettivi e delle operazioni alberghiere che l'imprenditore doveva per legge effettuare e sul quale era stata operata una cancellazione della memorizzazione di tali dati al fine di evasione fiscale). (Vedi Cass., sez. VI, sent. n. 103, c.c. 20 gennaio 1998, Gulino, rv. 210821).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)