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Sez. L, Sentenza n. 1294 del 02/03/1982 (Rv. 419172 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - CARATTERE USURANTE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419172-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - CARATTERE USURANTE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di pensione d'Invalidità INPS, la valutazione del carattere usurante di una determinata attività lavorativa deve essere effettuata con riguardo all'intrinseca potenzialità dannosa dell'attività stessa, di guisa che non è concepibile la persistenza di una sufficiente capacità di guadagno, la quale escluda il diritto alla pensione d'Invalidità, ove la concreta occupazione ed il conseguimento del correlativo profitto possano determinare un pregiudizio ulteriore per le condizioni fisiche dell'assicurato: il che si verifica non solo allorché il lavoro richieda uno sforzo eccessivo e doloroso, ma anche quando esso comporti uno sfruttamento anormale delle energie residue e, quindi, una situazione di pericolo per la salute dell'assicurato. (V 5201/79, mass n 401810; (V 5392/78, mass n 395156; (V 163/73, mass n 361942).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)