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Sez. L, Sentenza n. 266 del 12/01/1994 (Rv. 484980 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Di malattia - Sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità - Limiti - Giustificato motivo di assenza - Configurabilità - Condizioni - Situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle comprese in dette fasce - Inclusione - Onere probatorio relativo - Incidenza sul lavoratore - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484980-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

In tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non s'identifica necessariamente nello stato di necessità o nel caso di forza maggiore, potendo essere costituito da qualsiasi serio motivo di assenza durante la fascia oraria, dimostrabile con la prova (a carico del lavoratore) di situazioni cogenti o tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle comprese nelle suddette fasce orarie. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso che tale giustificazione potesse essere data dall'esigenza per il lavoratore di recarsi presso il medico curante per il periodico controllo dell'evoluzione dell'affezione morbosa e della prescrizione farmacologica, esigenza che poteva essere soddisfatta anche fuori delle fasce orarie).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)