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Sez. 2, Sentenza n. 1537 del 27/02/1996 (Rv. 496053 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Valutazione comparativa dei comportamenti - Criteri.
Stato
decisa il 1996-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496053-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute ed alla incidenza di queste sulla cosiddetta funzione economico - sociale del contratto, al fine di stabilire se l'inadempimento o la prospettiva di inadempimento di una parte giustifichi il rifiuto di esecuzione della prestazione dovuta dall'altra, in un'ottica che, senza trascurare il peso oggettivo del dedotto inadempimento, tenga conto della incidenza di tale inadempimento sulla economia complessiva del rapporto e della importanza della prestazione a causa di tale inadempimento rifiutata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)