Sez. 2, Sentenza n. 6576 del 10/06/1991 (Rv. 472608 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Eccezione di inadempimento | Giustificazioni - Accertamento - Criteri.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Eccezione di inadempimento
I contratti con prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifichi il proprio inadempimento, o l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente il principio che, quando l'inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell'altra non è di buona fede e quindi non è giustificato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)