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Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 25/02/1987 (Rv. 451290 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - PROPOSIZIONE DELLA SUDDETTA ECCEZIONE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - OBBLIGO DEL GIUDICE - INADEMPIMENTO NON GRAVE DELLA CONTROPARTE - MALA FEDE DELL'ECCIPIENTE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451290-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - PROPOSIZIONE DELLA SUDDETTA ECCEZIONE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE - OBBLIGO DEL GIUDICE - INADEMPIMENTO NON GRAVE DELLA CONTROPARTE - MALA FEDE DELL'ECCIPIENTE - CONFIGURABILITÀ.*

Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifichi la propria inadempienza con l'inadempimento dell'altra parte, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, in riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente che, quando l'inadempimento di una parte non è grave, il rifiuto dell'altra di adempiere la propria obbligazione non è di buona fede e non è giustificato. (Conf 4461/85, mass n 441925; (Conf 1530/84, mass n 433617; (Conf 5048/78, mass n 394803; (Conf 1687/77, mass n 385401; (Conf 2111/76, mass n 380925).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)