Sez. 3, Sentenza n. 4475 del 21/08/1985 (Rv. 441938 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - DINIEGO DELLA RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RISTRUTTURAZIONE DEL SOLO IMMOBILE LOCATO E NON DELL'INTERO EDIFICIO - SUFFICIENZA.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - DINIEGO DELLA RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RISTRUTTURAZIONE DEL SOLO IMMOBILE LOCATO E NON DELL'INTERO EDIFICIO - SUFFICIENZA.*
L'art. 29 lett. C) della legge n. 392 del 1978 - che consente al locatore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello abitativo il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza nel caso che intenda procedere, fra l'altro, alla "integrale ristrutturazione" - si riferisce, come emerge dalla espressione letterale, al solo immobile locato e non all'intero edificio in cui esso è compreso, contrariamente a quanto prevedeva l'art. 10 n. 1 della legge n. 253 del 1950 con riferimento alla analoga situazione di ricostruzione di edificio gravemente danneggiato che legittimava la cessazione della proroga legale. (V 4740/84, mass n 436643; (V 5021/83, mass n 429892; (Conf mass 6508/84, mass n 439084).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 10 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)