Sez. 3, Sentenza n. 5058 del 10/06/1987 (Rv. 453658 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE - NOZIONE.*
L'art. 29 lett. C) della legge n. 392 del 1978, nel consentire al locatore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione il diniego di rinnovazione alla prima scadenza (ovvero, in regime transitorio, il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 73 che richiama i motivi di cui all'art. 29 della legge stessa) nel caso in cui intenda procedere, tra l'altro, all'integrale ristrutturazione, si riferisce esclusivamente all'immobile locato e non all'intero edificio di cui quello fa parte, risultando ciò sia dal dato testuale - che usa la dizione immobile e non quella di edificio - sia dalla possibile indipendenza funzionale del singolo immobile locato. (Conf 6208/85, mass n 443333; (Conf 4475/85, mass n 441938; (Conf 6508/84, mass n 438084; (Conf 5021/83, mass n 429893).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)