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Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995 (Rv. 492429 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Denunzia in cassazione della mancata ammissione - Condizioni - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Conseguenze - Decisività della prova - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492429-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE

Qualora venga denunziata, in sede di legittimità, la mancata ammissione di un mezzo di prova da parte del giudice di merito - il quale peraltro non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente la richiesta di mezzi istruttori avanzata dalle parti qualora la superfluità degli stessi possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata - è necessario che vengano fornite, da parte del ricorrente, specifiche indicazioni in ordine alle circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo - che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto, senza che alla genericità e lacunosità delle stesse possa sopperirsi con indagini integrative e con elementi ricavati "aliunde" - sulla decisività della prova medesima, decisività che deve essere tale da far ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che dette circostanze, se dimostrate, avrebbero comportato una diversa decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)