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Sez. 1, Sentenza n. 16990 del 26/08/2004 (Rv. 576247 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata comparizione dell'opponente - Convalida dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione in caso di esistenza dei presupposti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 534 1990: allegazione al ricorso delle prove e dei motivi di fondatezza dello stesso e dell'illegittimità dell'atto impugnato.
Stato
decisa il 2004-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576247-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n.698, la mancata comparizione della parte ricorrente non determina l'automatica convalida degli atti opposti, quando l'opponente abbia già allegato e provato i motivi di fondatezza del suo ricorso e d'invalidità dell'atto impugnato. Ne consegue che, quando l'opposizione abbia dedotto ragioni in astratto tendenti ad escludere la sanzione, rilevabili dai documenti allegati al ricorso, la convalida giurisdizionale, che tali ragioni disattenda, deve essere motivata, sia pure succintamente (Anche in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto apparente, o di stile, la motivazione del Tribunale, secondo la quale dai documenti prodotti non emergeva la prova dell'estraneità del ricorrente alla violazione contestata).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)