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Sez. 1, Sentenza n. 12716 del 30/08/2002 (Rv. 557216 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata comparizione dell'opponente - Convalida dell'ordinanza - ingiunzione - Esclusione della fondatezza del ricorso - Necessità.
Stato
decisa il 2002-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557216-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689, l'adozione, da parte del giudice, dell'ordinanza di convalida ai sensi del quinto comma dell'art. 23 cit. nel caso di mancata comparizione dell'opponente è subordinata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 534 del 1990, anche alla esclusione della fondatezza dell'opposizione, da valutarsi sulla base delle allegazioni in ricorso e della eventuale documentazione a sostegno.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)