Sez. L, Sentenza n. 18164 del 27/11/2003 (Rv. 568505 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di inquadramento nell'Area Quadri di secondo livello prevista dal c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti delle poste.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto di una lavoratrice, già inquadrata con qualifica di dirigente di esercizio, ex VI categoria, ad essere inquadrata nell'Area Quadri di secondo livello, ai sensi dell'art. 44 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, procedendo alla comparazione tra le mansioni dell'Area Quadri di secondo livello con quelle della ex VI categoria e desumendone la sostanziale fungibilità delle rispettive funzioni, anziché verificare se le mansioni svolte dalla dipendente rientrassero tra quelle proprie dell'Area Quadri di secondo livello, e procedendo alla interpretazione delle mansioni ricomprese nell'Area Quadri - condizione e controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza - con violazione del criterio interpretativo secondo cui, in presenza di un enunciato contenente una pluralità di termini fra loro congiunti ed un solo predicato questo è da riferire a tutti i termini anziché ad uno solo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)