Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 26/03/1983 (Rv. 427005 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLA PERSONA GIURIDICA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, ANCHE IN APPELLO, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - SANATORIA DELLA NULLITÀ CON EFFETTO RETROATTIVO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLA PERSONA GIURIDICA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, ANCHE IN APPELLO, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - SANATORIA DELLA NULLITÀ CON EFFETTO RETROATTIVO.*
Qualora la persona giuridica sia stata presente nel processo per mezzo di persona fisica non abilitata a rappresentarla, il difetto di legittimazione processuale è sanato con effetto retroattivo, rispetto alle eventuali nullità da esso dipendenti, mediante la Costituzione in giudizio, anche in appello, del legale rappresentante, il quale manifesti con il suo comportamento la volontà di ratificare la condotta difensiva precedente tale Costituzione. (V 5619/79, mass n 402215; (V 2099/78, mass n 391478).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)