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Sez. 3, Sentenza n. 32207 del 11/07/2007 Cc. (dep. 07/08/2007) Rv. 237136 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Nozione di rifiuto - Nozione di sottoprodotto - Volontà di dismissione del residuo da parte del produttore mediante attribuzione di codice CER - Esclusione della natura di sottoprodotto - Fattispecie: ritagli di PVB (sfridi, scarti e rifiuti di polivinilbutirrale).
Stato
decisa il 2007-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237136-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, ove i residui della produzione industriale siano "ab origine" classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti come definiti dall'art. 183, comma primo, lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto la classificazione operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come "rifiuti" in base all'art. 183, comma primo, lett. a) del citato D.Lgs. (Fattispecie nella quale un produttore di vetro e prodotti vetrari aveva classificato residui della produzione costituiti da ritagli di PVB, oggetto di transazione commerciale, con il codice C.E.R. 20.01.39 identificativo dei "rifiuti in plastica").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 lett. N CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)