Sez. 3, Sentenza n. 14557 del 21/12/2006 Ud. (dep. 11/04/2007) Rv. 236375 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 - Sottoprodotto - Nozione - Incompatibilità con la nozione comunitaria di rifiuto.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La definizione di "sottoprodotto" - sottratto alla disciplina dei rifiuti - contenuta nell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2004 n. 152, che ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere utilizzato, senza trasformazioni preliminari, in un ciclo produttivo diverso da quello di origine, si pone in contrasto con la nozione comunitaria di rifiuto, come interpretata dalla Corte di giustizia, per la quale, per distinguere il sottoprodotto dal rifiuto, è necessario che il riutilizzo sia certo, che avvenga nel medesimo processo produttivo e senza trasformazioni preliminari. (Nell'occasione, la Corte non ha sollevato la questione di costituzionalità della norma nazionale, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., per la mancanza nel caso di specie della certezza del riutilizzo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)