Sez. 1, Sentenza n. 46171 del 05/11/2009 Cc. (dep. 01/12/2009) Rv. 245508 - 01
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE | Omessa indicazione sull'atto del soggetto presentante l'atto - Identità desumibile dall'esame del documento - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE
L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento. Conseguentemente essa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (Fattispecie in tema di appello cautelare del P.M., del quale si era dedotta infondatamente l'inammissibilità per essersi limitato il cancelliere del tribunale del riesame ad apporre il timbro dell'ufficio senza la sua sottoscrizione e senza l'attestazione dell'avvenuta identificazione del soggetto presentante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)