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Sez. L, Sentenza n. 5489 del 02/05/2000 (Rv. 536077 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Controversia promossa dal lavoratore nei confronti dell'INPS per l'attribuzione dei benefici di cui ai primi sei commi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992 - Natura previdenziale - Conseguenze - Disciplina delle spese giudiziali - Applicabilità dell'art. 152 disp.att.cod.proc.civ. - Fattispecie in materia di spese relative alla consulenza tecnica di ufficio.
Stato
decisa il 2000-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536077-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

La controversia promossa dal lavoratore nei confronti dell'INPS quale ente gestore del fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 e all'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1992 (di attuazione della direttiva CEE n. 80 del 1987 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) per l'attribuzione dei benefici previsti nei primi sei commi dell'art. 2 del citato decreto legislativo ha natura previdenziale - a differenza di quella promossa in base al settimo comma della citata disposizione per il pagamento dell'indennità ivi prevista, che ha invece natura risarcitoria - con la conseguenza che in essa trova applicazione l'art. 152 disp.att.cod.proc.civ. in base al quale, nei giudizi instaurati per conseguire prestazioni previdenziali, l'assicurato soccombente non può essere assoggettato (a meno che la sua pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria) al pagamento delle spese, competenze e onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza. (Fattispecie relativa alle spese della consulenza tecnica di ufficio dalle quali le ricorrenti, parzialmente soccombenti, non erano state totalmente esonerate ancorché non fossero emersi profili di manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa fatta valere in giudizio; la S.C. ha cassato sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha posto a totale carico dell'INPS tali spese).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)