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Sez. 3, Sentenza n. 17184 del 14/10/2015 Ud. (dep. 27/04/2016) Rv. 266753 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione illecita dei rifiuti - Deposito termporaneo - Luogo di produzione - Individuazione - Sede amministrativa - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266753-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Integra il reato di gestione illecita dei rifiuti, previsto dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152 del 2006, il deposito temporaneo di rifiuti presso il luogo ove sono situati esclusivamente gli uffici amministrativi dell'impresa produttiva dei rifiuti medesimi, dovendosi tale sito ritenersi diverso dal "luogo di produzione" rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo dettata dall'art. 183 del decreto citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 208, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)