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Sez. L, Sentenza n. 757 del 17/01/2005 (Rv. 579456 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori del settore amianto - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Destinatari - Individuazione - Criteri temporali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579456-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

Hanno diritto al godimento del beneficio previsto dall'ottavo comma dell'art. 13 della legge n. 257 del 1992, consistente nell'applicazione del coefficiente moltiplicatore 1, 5 al periodo di continuativa ultradecennale attività prestata dal lavoratore in ambiente esposto direttamente o indirettamente al rischio amianto, tutti i lavoratori che conseguono la pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della predetta legge, i quali, qualora abbiano maturato i requisiti pensionistici richiesti anche senza la prevista maggiorazione, tuttavia non raggiungendo la maggior prestazione conseguibile, possono giovarsene per migliorare la prestazione, previa comunicazione all'ente previdenziale dell'avvenuta esposizione all'amianto alle condizioni previste dalla legge.(Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito per aver rigettato la domanda del lavoratore sul presupposto - giuridicamente errato, - che l'aver conseguito una pensione di anzianità nella vigenza della legge n. 257 del 1992, senza utilizzare la prevista maggiorazione, fosse di ostacolo all'applicazione della norma dell'art.13, comma ottavo, della stessa legge).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)