Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006 Cc. (dep. 28/07/2006) Rv. 234268 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Impugnazione avverso provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere - Sostituzione della misura nelle more del procedimento con l'obbligo di dimora - Persistenza dell'interesse - Sussistenza - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In materia cautelare, l'interesse dell'indagato all'impugnazione permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento incidentale "de libertate", la misura della custodia cautelare in carcere sia sostituita con quella del divieto di dimora, sempre che l'applicazione dell'originaria misura possa costituire per l'interessato presupposto del diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)