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Sez. 1, Sentenza n. 363 del 14/01/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 212959 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Applicazione dell'indulto - Scissione del reato continuato - Rideterminazione delle pene inflitte per i reati commessi successivamente alla data di operatività dell'indulto e idonei a dar luogo alla revoca del beneficio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212959-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE

In tema di indulto, allorché si verifichi la condizione risolutiva prevista dall'art. 11 D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, il beneficio non è applicabile e, se concesso, va revocato, anche se il reato che comporta tale effetto sia unificato per continuazione ad altri reati rientranti tra quelli cui l'indulto è applicabile o è stato applicato: ciò anche in presenza di pena, concernente il reato ostativo al beneficio, determinata in misura inferiore al limite di un anno di reclusione di cui al citato art. 11, in quanto, una volta scisso il reato continuato al fine di valutare l'applicabilità o la revoca dell'indulto, ciascun reato riacquista la propria autonomia, sicché, in virtù del principio generale del "favor rei", ispiratore di ogni provvedimento di clemenza, il giudice, nel procedere a detta valutazione, deve prendere in considerazione la sanzione edittale minima, con la massima riduzione consentita in presenza di eventuali circostanze attenuanti. (Fattispecie nella quale per il reato di estorsione, commesso successivamente all'entrata in vigore del decreto era stata irrogata, come aumento per la continuazione, una pena inferiore a un anno, che - una volta scisso il reato continuato - è stata rideterminata tenendo conto del minimo edittale di detto reato e della massima riduzione consentita dalle attenuanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)