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Sez. 3, Sentenza n. 4117 del 10/04/1995 (Rv. 491713 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Modifica degli artt. 1938 e 1956 cod. civ. ex art. 10 legge n. 154 del 1992 - Norma di interpretazione autentica - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491713-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

Con riguardo all'istituto della fidejussione "omnibus", l'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rendendo obbligatoria la determinazione dell'importo massimo per il quale viene prestata garanzia ed invalida la preventiva rinuncia del fidejussore ad avvalersi della liberazione del debitore principale, non costituisce interpretazione autentica delle norme codicistiche, e non ha natura retroattiva, poiché l'interpretazione autentica è figura di carattere eccezionale, e come tale deve risultare in modo esplicito ed inequivocabile, senza che sia possibile dedurne la ricorrenza dai lavori preparatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)