Sez. 1, Sentenza n. 654 del 17/01/2003 (Rv. 559846 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Art. 10 legge n. 154/1992 - Interpretazione autentica degli artt. 1938 e 1956 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
Con riguardo all'istituto della fideiussione "omnibus", l'art. 10 della legge n. 154 del 1992, che ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rendendo obbligatoria la determinazione dell'importo massimo per il quale viene prestata garanzia ed invalida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione del debitore principale, non costituisce interpretazione autentica delle norme codicistiche, e non ha efficacia retroattiva, poiché l'interpretazione autentica è figura di carattere eccezionale, e come tale deve risultare in modo esplicito ed inequivocabile, senza che sia possibile dedurne la ricorrenza dai lavori preparatori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)