Sez. 3, Sentenza n. 24453 del 18/11/2005 (Rv. 584926 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Retratto agrario - Condizioni soggettive ed oggettive - Sussistenza - Momento determinante - Individuazione - Sopravvenuto mutamento della destinazione del fondo venduto a terzi da agraria ad edilizia - Successiva comunicazione della dichiarazione di esercizio del diritto di riscatto - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In materia di contratti agrari, la verifica delle condizioni alle quali è subordinata la proficua utilizzazione del riscatto deve essere condotta in relazione alla data della vendita del fondo al terzo, che segna la nascita del diritto di riscatto, e alla data in cui tale diritto è esercitato, coincidente con il momento in cui la dichiarazione del retraente perviene al retrattato, che individua l'atto conclusivo della vicenda traslativa, con il subingresso del primo al secondo. Pertanto, il mutamento della destinazione, da agraria ad edilizia o urbana in generale, del fondo oggetto del retratto quando si verifichi tra il primo ed il secondo dei suddetti momenti è di ostacolo alla vicenda acquisitiva in favore del retraente, mentre non rileva quando sopravvenga dopo il concreto esercizio del retratto medesimo e sia sussistente al momento della decisione del giudizio in cui il retratto sia ancora in discussione.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)