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Sez. 5, Sentenza n. 6023 del 22/04/1998 Ud. (dep. 21/05/1998) Rv. 210539 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Per sciopero - Legittimo impedimento - Ragioni - Limiti - Prescrizione imminente - Nomina del difensore d'ufficio - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210539-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

L'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente, come il diritto di sciopero, qualora comporti l'astensione dalle udienze, costituisce legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art.486, quinto comma, cod. proc. pen., quando l'adesione del difensore all'agitazione venga tempestivamente comunicata al giudice procedente. Tuttavia, nel caso in cui sia prossimo a scadere il termine di prescrizione del reato, deve ritenersi consentito, in virtù del principio del bilanciamento di interessi, di nominare un difensore d'ufficio all'imputato e procedersi oltre nel dibattimento, dovendo darsi prevalenza all'interesse dello Stato di evitare la prescrizione del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)